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IRPEF -. QUESITI

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 17, datata 24 aprile 2015, recante: ”Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti”.

Con la circolare in esame l’Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi ed importanti chiarimenti su varie questioni interpretative riguardanti gli oneri deducibili e detraibili, tra i quali le spese sanitarie, le spese di istruzione, le spese per il recupero del patrimonio edilizio, le somme corrisposte al coniuge separato per le spese di alloggio, le spese per l’adozione internazionale, le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, le detrazioni per altri familiari a carico, la detraibilità interessi di mutuo e trasferimento all’estero, la detrazione per l’acquisto di mobili e successione.

Di seguito, si riportano alcune principali interpretazioni contenute nella circolare in esame.

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e bonus mobili

Ordinante del bonifico diverso dal beneficiario

Con riferimento alle agevolazioni previste per gli interventi di ristrutturazione, nel caso in cui l’ordinante del bonifico per il pagamento delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sia un soggetto diverso da quello indicato quale beneficiario della detrazione, quest’ultimo ha diritto a fruire del bonus, a patto che siano rispettati gli altri presupposti previsti dalla disciplina agevolativa.

Limite di spesa ed autonomia degli interventi edilizi

Il bonus ristrutturazioni può essere fruito anche in relazione ad un immobile che abbia già formato oggetto di interventi di recupero edilizio in anni precedenti, purché i nuovi lavori non rappresentino una mera prosecuzione di quelli già realizzati.

Trasferimento mortis causa e rate residue della detrazione

L’agevolazione per gli interventi di ristrutturazione si trasmette agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Tuttavia, nel caso in cui l’erede, che deteneva direttamente l’immobile, conceda lo stesso in comodato o in locazione, questi non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente.
La detrazione spetterà nuovamente, per le eventuali rate residue di competenza degli anni successivi, al termine del contratto di locazione o di comodato.

Detrazione per l’acquisto di mobili e successione

La detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l’arredo di un immobile è personale; pertanto, in caso di decesso del beneficiario, la stessa non si trasferisce agli eredi.

Spese sanitarie

Detraibilità spese massofisioterapia

Le spese sostenute per le prestazioni rese dal massofisioterapista, al pari delle altre figure professionali sanitarie elencate nel decreto ministeriale del 29 marzo 2001, sono ammesse alla detrazione d’imposta pari al 19% anche senza una specifica prescrizione medica.

Detraibilità spese per crioconservazione

Sulla base di un parere fornito dal Ministero della Salute, il documento in esame ricomprende tra le prestazioni mediche agevolate quelle sostenute per la crioconservazione di ovociti sostenute nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita.

Detraibilità spese per odontoiatria

Sono detraibili le spese relative a prestazioni odontoiatriche anche quando la relativa fattura riporta la generica indicazione di “ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche”.

Detraibilità spese per trasporto di disabili

E’ detraibile il versamento effettuato ad una ONLUS quale corrispettivo di un servizio di trasporto disabili, fermo restando l’obbligo di acquisizione della relativa fattura.

Oneri deducibili

Somme corrisposte al coniuge separato per le spese di alloggio

Con riferimento alla deducibilità delle somme corrisposte al coniuge separato per le spese di alloggio, gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato sono deducibili dal reddito complessivo, se disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente all’ex-coniuge, così come l’assegno di mantenimento. Se l’immobile è a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità delle spese è limitata alla metà.

Per la quantificazione del “contributo casa”, l’importo del contributo, se non stabilito direttamente dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, può essere determinato “per relationem”, qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l’obbligo di pagamento dell’importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all’immobile a disposizione dell’ex coniuge.

In tal caso, la documentazione attestante il sostenimento dell’onere potrà essere costituita, oltre che dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, anche dal contratto d’affitto o dalla documentazione da cui risulti l’importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante l’avvenuto versamento.

Spese per adozione agevolata

La deduzione per le spese per l’adozione internazionale va ripartita tra i coniugi in relazione alla spesa sostenuta da ciascuno di essi. Se un coniuge è a carico dell’altro, la deduzione spetta per intero a quest’ultimo. Tale ripartizione potrà risultare anche da una dichiarazione resa dai coniugi da apporre sull’originale della certificazione rilasciata dall’ente.

IVA agevolata sugli adattamenti delle vetture per disabili

L’IVA ridotta per l’acquisto dei veicoli per disabili si applica anche alle riparazioni degli adattamenti realizzati sulle autovetture ed ai pezzi di ricambio necessari per questo tipo di interventi. Tali spese, inoltre, non rientranti nell’ordinaria manutenzione, sono detraibili ai fini IRPEF, purché sostenute entro i quattro anni dall’acquisto del veicolo. Le stesse concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo di spesa agevolabile pari a 18.075,99 euro.